(Pubblicata  nel  1o  suppl.  straord.  al Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 31 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Friuli-Venezia Giulia tutela la fauna, in quanto
patrimonio  indisponibile  dello  Stato,  secondo metodi di razionale
programmazione  a  fini  faunistici  del  territorio  e disciplina le
diverse  forme  di gestione a seconda delle finalita' prevalenti, ivi
compreso  il  prelievo  venatorio,  mediante  criteri  di protezione,
incremento,  conoscenza  e  utilizzo  razionale  della  fauna,  quale
risorsa  naturale  rinnovabile,  nell'ambito  delle competenze di cui
agli   articoli   4   e   6  dello  statuto  speciale  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  ed  in conformita' alla normativa nazionale e
comunitaria.
    2.   Con   successiva  legge  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
provvedera' all'individuazione delle forme di tuttela, valorizzazione
ed  incremento  della  biodiversita'  della  regione, con particolare
riferimento   alla  fauna  selvatica  non  cacciabile,  identificando
finalita',   criteri  di  gestione,  funzioni  dei  diversi  soggetti
istituzionali,  nonche'  le  formazioni  sociali da coinvolgere nella
gestione.