(Pubblicata nel 1o suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 31 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia tutela la fauna, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, secondo metodi di razionale programmazione a fini faunistici del territorio e disciplina le diverse forme di gestione a seconda delle finalita' prevalenti, ivi compreso il prelievo venatorio, mediante criteri di protezione, incremento, conoscenza e utilizzo razionale della fauna, quale risorsa naturale rinnovabile, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 4 e 6 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria. 2. Con successiva legge la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedera' all'individuazione delle forme di tuttela, valorizzazione ed incremento della biodiversita' della regione, con particolare riferimento alla fauna selvatica non cacciabile, identificando finalita', criteri di gestione, funzioni dei diversi soggetti istituzionali, nonche' le formazioni sociali da coinvolgere nella gestione.